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D. 29/03/2006 n. 110

24) In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprietà SNAM: il sistema di protezione catodica della condotta dell'acquedotto dovrà essere realizzato in conformità con le norme UNI 9782 e A.P.C.E. in vigore (in particolare la posizione degli anodi sacrificali utilizzati per la protezione catodica attiva a corrente impressa); a fine lavori si dovranno effettuare, in contraddittorio, misure registrate del potenziale della condotta per evidenziare eventuali interferenze elettriche tra i due sistemi di protezione catodica, come riportato nella norma UNI 9783 e concordare soluzioni; nel caso di incrocio a distanza inferiore o uguale ad 1,00 m tra le superfici affacciate della condotta verrà interposta un'idonea protezione meccanica non metallica (lastra in calcestruzzo o simili). Tale protezione non è richiesta qualora per altri motivi il metanodotto esistente sia già protetto con cunicolo in calcestruzzo, tubo di protezione o altro manufatto equivalente; nel punto di incrocio dovrà essere realizzato un punto di misura elettrica di protezione catodica su entrambe le condotte e ubicati in contenitori diversi; la saldobrasatura sulla condotta SNAM dovrà essere effettuata da personale specializzato di quest'ultima società; in relazione alla realizzazione di eventuali opere accessorie all'acquedotto in progetto, quali canalizzazioni, pozzetti, armadi di controllo, ecc., si dovrà tener conto che i metanodotti, in pressione ed esercizio, sono asserviti con atti che prevedono una fascia entro la quale non è consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura. La fascia di rispetto di cui sopra risulta essere di m 13 per parte dall'asse della condotta DN 500 e m 20 per parte dall'asse della condotta DN 1200. Per eventuali lavori all'interno della fascia asservita si dovrà preventivamente far riferimento al Centro SNAM di Vasto.

25) Le interferenze con le opere di competenza RFI saranno regolate mediante stipula di apposita convenzione con la società Federservizi S.p.A., come da nota RFI/DM.DIBA.444 del 16 febbraio 2004.

26) In riferimento alle interferenze con il tracciato autostradale A/14 BolognaBari- Taranto tronco Cattolica-Poggio Imperiale, necessarie per la realizzazione dell'opera, il soggetto aggiudicatore provvederà a sottoscrivere apposita convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e la Società Autostrade. I progetti esecutivi di ogni singolo attraversamento della proprietà autostradale dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all'allegato (1) alla nota prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004. Per i tratti di condotta in parallelismo, ovvero ricompresi nel vincolo a tutela autostradale in base alla legge n. 729/1961, decreto interministeriale n. 1404/1968 e circ. appl. n. 5980 del 1970 del Ministero dei lavori pubblici ci si dovrà attenere a quanto riportato nell'allegato (2) di cui alla nota citata prot. n. 000149/04 del 16 gennaio 2004. ALLEGATO 2 Schemi idrici Regione Molise - Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema basso Molise - Progetto definitivo Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonchè di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione

- vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato

art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di presta zioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

 

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